L'ICI e gli enti ecclesiastici italiani

Risposta a questo.

Premetto: pratico poco le leggi.


1. Sono esenti dall'imposta:
[...]
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni*, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222**.

*1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (NdR: IRES): [...] c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali[...]
**16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.


Quindi...
Sono esenti dall'ICI gli immobili utilizzati da "enti pubblici/privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto escluivo o principale l'esercizio di attività commerciali" destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette "all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana".


Gli immobili utilizzati da un ente 1)non società, 2)residente in Italia, 3)non principalmente commerciale, non soffrono l'Ici se destinati esclusivamente allo svolgimento di quelle attività.
Questo però è in palese contraddizione con: «2-bis. L'esenzione disposta [qui sopra], si intende applicabile alle attività indicate [qui sopra] che non abbiano esclusivamente natura commerciale.»
Sa pure un bimbo che dedicarsi esclusivamente ad un'attività e non dedicarsi esclusivamente ad un'altra attività sono due cose diverse. Ecco un disegno esemplificativo:
Se in quella lettera di quel comma si fa riferimento alle attività gialle, nel 2-bis si riferisce sia a quelle gialle che a quelle verdi.
Il 2-bis contraddice fortemente cosa c'era scritto all'inizio, ma il 2-bis pretende che quello che leggevamo prima va letto con... parole diverse! È il "non esclusivamente commerciale" che subordina le "attività esclusive" di cui sopra.
È giusto che il Commissario europeo per la concorrenza apra un'ennesima procedura di infrazione finché non si faccia chiarezza.



Tralasciando l'applicazione della norma, procedo con un discorso più ampio.
Anche se fosse un pretesto, la valutazione delle obiezioni va fatta nel merito della questione. Io sono totalmente in disaccordo a non far pagare l'ICI per gli immobili dedicati "all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari [NdR: proselitismo], alla catechesi, all'educazione cristiana". Sarebbe un finanziamento extra ai culti che non concepisco.
Se gli immobili fossero dedicati soprattutto ad altro, come le attività di cui sopra ("attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"), ben venga l'esenzione, indipendentemente dal soggetto IRES (che può essere pure ecclesiastico) che li utilizza.
Inoltre andrebbe aggiunto al 2-bis, dopo "non esclusivamente" anche "non principalmente" commerciale.

Poi su altre poche cose non sono d'accordo, per esempio che la CCAR proclami incessantemente Gesù Cristo al mondo intero è parecchio discutibile.
Come è falso l'argomento a catena, per cui se tolgo gli aiuti di Stato alla CCAR devo levarli a tutte le Onlus: non è vero, li lascerei solo a chi veramente ha un'utilità sociale.
Se la CCAR inoltre è più misericordiosa delle Onlus bisogna vedere: si parla della media delle Onlus? si tratta di proporzioni o di valore assoluto? si confronta la CCAR con le Onlus espressamente dedicate alla misericordia, alla carità e alla solidarietà? Perché così la frase non ha senso.

Lascio una considerazione finale: pretendere che lo Stato sia laico non ti fa né di destra, né di sinistra. Per coerenza, però, un liberale dovrebbe essere fortemente contrario a queste esenzioni ripetute. Togliatti & co., invece, diedero ripetuta prova di fregarsene della laicità, sacrificandola per motivi tattici e strategici. [es.: link1 e link2, che inizia uguale ma poi si differenzia] Senza considerare i post-comunisti e i post-post-comunisti, e i post-post-post-...

Commenti

  1. Penso basti questo:

    Articolo 20

    Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività

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  2. Non fa una piega. L'associazione o l'istituzione possono avere anche "carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto" ma IMHO se vogliono proprio accedere all'esenzione possono dedicare gli immobili alle attività di utilità sociale scritte sopra.

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  3. Chiarisco, è quel "speciale" che è la chiave dell'articolo.
    L'esenzione è stata fatta ad alcune attività e si è aggiunta quella religiosa/di culto. Ora posso abrogare quell'esenzione e torna tutto alla normalità.

    L'art.20 si riferisce a imposte sul culto o divieto d'accesso del clero alle cariche pubbliche.

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  4. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  5. anche la criminalità organizzata non paga tasse sarebbe bello se la gente si dedicasse più a quelle cose che prendere il solit oesempio della chiesa che è cmq un problema ma secondo me meno rilevante del precedente menzionato

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